Permessi1
Chi presta assistenza a un paziente con disabilità grave ha diritto
a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Congedo non retribuito di due anni1
In caso di gravi motivi familiari (decessi, malattie gravi di familiari), è possibile usufruire di un congedo non retribuito di due anni, continuativo o frazionato.
Congedo retribuito di due anni1
In caso di necessità di assistenza di un familiare con disabilità, è possibile usufruire di un congedo retribuito di due anni (che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi).
Ne hanno diritto secondo un ordine di priorità:
- coniuge o partner dell’unione civile convivente
- padre o madre, anche adottivi o affidatari
- figlio convivente
- fratello o sorella convivente
- parente o affine entro il terzo grado convivente
- figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto)
BIBLIOGRAFIA
- Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche. Disponibile al sito: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Diritti_e_tutele_malattie_oncologiche.pdf
Assegno mensile di invalidità civile1
A CHI È RIVOLTO
Invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, reddito entro i limiti personali stabiliti annualmente e il non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari).
INCOMPATIBILITÀ
È incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità erogata
a qualsiasi titolo dall’INAIL e con qualsiasi pensione di invalidità erogata a qualsiasi titolo dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri enti a lavoratori dipendenti o autonomi. L’interessato può optare per il trattamento economico
più favorevole.
Pensione di inabilità per invalidi civili1
A CHI È RIVOLTA
Invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni in stato di bisogno economico.
COMPATIBILITÀ
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa
di guerra, di lavoro o di servizio.
Indennità di accompagnamento1
A CHI È RIVOLTA
Persone con totale inabilità per le quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, indipendentemente dal personale annuo e dall’età.
COMPATIBILITÀ
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
BIBLIOGRAFIA
- Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche. Disponibile al sito: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Diritti_e_tutele_malattie_oncologiche.pdf
Esenzione ticket1
- In presenza di malattia oncologica si ha diritto all’esenzione totale dal ticket per prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio della patologia, visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.
- In caso di invalidità del 100% si ha diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.
Contrassegno e altre agevolazioni1:
È possibile usufruire di altri diritti se previsti espressamente nel verbale di riconoscimento dell’invalidità, quali:
- contrassegno disabili
- detrazioni per figli a carico
- detrazioni per le spese mediche
- assistenza personale per chi non è autosufficiente
- IVA agevolata su ausili tecnici e informatici
- agevolazioni per non vedenti
- agevolazioni sulle ristrutturazioni per eliminare barriere architettoniche
- agevolazioni sull’acquisto dell’auto
- calcolo dell’imposta di successione e donazioni con aliquote differenti.
BIBLIOGRAFIA
- Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche. Disponibile al sito: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Diritti_e_tutele_malattie_oncologiche.pdf
Il riconoscimento dello status di invalido civile (legge 104/1992) permette di accedere alle misure
di assistenza di tipo economica (pensioni, assegni, indennità), e non economica (assistenza sanitaria, agevolazioni sul lavoro, ecc.), secondo i principi della Costituzione italiana.1
Come fare la domanda di invalidità civile2
Certificato medico2
Il primo passaggio consiste nel richiedere al proprio medico curante il certificato medico introduttivo, che attesti la natura della patologia invalidante. Il medico provvede a inoltrare telematicamente il certificato alla struttura territoriale INPS e a consegnarvi:
- una ricevuta con un codice identificativo
- una copia del certificato medico originale.
Domanda all’INPS2
Una volta ottenuto il certificato medico è possibile presentare la domanda all’INPS esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sito www.inps.it
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili.
Accertamento agli atti2
Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici possono essere validate senza necessità di effettuare l’accertamento sanitario in presenza. Tale modalità, anche per effetto dell’emergenza sanitaria in atto, è diventata ormai ordinaria in tutti i casi nei quali è possibile evitare l’accertamento in presenza.
Aggravamento2
Anche in corso di sottomissione della domanda, per i malati oncologici è sempre possibile presentare una nuova domanda di aggravamento.
Iter accelerato per malati oncologici2
In caso di malattia oncologica, la visita deve effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
BIBLIOGRAFIA
- Portale INPS. Disponibile al sito: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49810
- Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche. Disponibile al sito: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Diritti_e_tutele_malattie_oncologiche.pdf
Periodo di comporto1:
Durante l’assenza dal lavoro per malattia oncologica è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto.
Visita fiscale1:
In caso di terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) non è richiesto il rispetto degli orari di reperibilità per la visita fiscale che può essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.
Permessi1:
I pazienti oncologici con disabilità grave hanno diritto a:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore
- 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)
Congedi1:
In caso di riconoscimento dell’invalidità civile >50%, è possibile usufruire di un congedo per cure fino a 30 giorni all’anno.
Collocamento obbligatorio1:
In caso di riconoscimento dell’invalidità civile >45% si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento. Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di assunzione per questi soggetti.
BIBLIOGRAFIA
- Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche. Disponibile al sito: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Diritti_e_tutele_malattie_oncologiche.pdf